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Certificato penale antipedofilia per il lavoro di educatrice in asilo Nido – DLGS 39-2014

Dal 6 aprile 2014, è entrato in vigore il DLGS n° 39 del 4 marzo 2014, che impone il certificato penale per il lavoro in asilo nido, e più in generale con i minori, noto come “certificato penale antipedofilia” o “certificato antipedofilia”. In questo articolo, presentiamo il DLGS 39-2014, entrando nel merito di come sia applicabile a chi cerca lavoro in un asilo nido o già vi lavora, e i problemi connessi.
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Articolo aggiornato al 29 luglio 2014.

Il DLGS 39-2014 e le educatrici di asilo nido – obbligo del certificato penale

Il DLGS 39 del 4 marzo 2014, così come strutturato, avrà un grande impatto su chi cerca lavoro come educatrice o ausiliaria in asilo nido, in particolar modo nei Nidi privati, dato che obbliga il datore di lavoro a richiedere il certificato penale al dipendente.

Il DLGS 39-2014 in dettaglio

Il DLGS 39-2014 attua una Direttiva Comunitaria rivolta al contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. Si rivolge espressamente a tutte le organizzazioni che impiegano personale le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori, quindi coinvolge appieno chi gestisce un asilo nido. Segui il link per visualizzare il DLGS 39-2014 dal sito ufficiale del governo.

Nello specifico, un datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori (come una educatrice di asilo nido) ha l’obbligo di richiedere al lavoratore il certificato penale del Casellario Giudiziale. In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione variante da 10.000 a 15.000 euro. L’eventuale pagamento di questa notevole somma può danneggiare gravemente i piccoli asili nido privati, quindi è prevedibile una estrema attenzione dei Gestori verso il DLGS 39-2014.

I problemi del DLGS 39-2014

Attualmente il DLGS 39-2014 ha creato una serie di problemi sia a chi vuol essere educatore di asilo nido, sia ai gestori di asilli nido privati. Infatti:

Le precisazioni del Ministero sul DLGS 39-2014

Vediamo le prime precisazioni del Ministero sul DLGS 39-2014.

Aggiornamento 29/07/14

Aggiornamento 29/07/14. La circolare 25/07/2014  del Ministero della Giustizia ha eliminato la necessità di acquisire il consenso dell'interessato, come avveniva in precedenza. In pratica, il nuovo modello di domanda non contiene più la dichiarazione di consenso. In questo modo è possibile  il rilascio ai datori di lavoro del Certificato ex art. 25 D.P.R. 313/2002 (come modificato dal D.Lgs. 39/2014) che contiene esclusivamente (“certificato antipedofilia”):

  • Le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 609-undecies Codice Penale;
  • Le iscrizioni relative a irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, previste dagli artt. 609-nonies 2° e 3° comma, e 600-septies 2° comma Codice Penale.

Conclusioni - Certificato penale antipedofilia per il lavoro al Nido – DLGS 39-2014

Ad oggi (30/7/2014), possiamo concludere da quanto si sa del DLGS 39-2014 e dalle precisazioni del Ministero della Giustizia che, nel caso degli asili nido: (a) le educatrici e le ausiliarie già in servizio non sono soggette a tale Decreto Legislativo, in quanto non retroattivo; (b) le educatrici e le ausiliarie che stanno per essere assunte in servizio in asili nido privati non devono più delegare il proprio datore di lavoro a richiedere tale certificazione, o possono recarsi loro stesse in Tribunale, mentre nel caso di asili nido pubblici tale documento dovrebbe essere richiesto d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione stessa; (c) le aspiranti educatrici dovranno considerare che sarà chiesto loro questo Certificato Penale “Antipedofilia” del DLGS 39-2014 prima di poter lavorare in un asilo nido con un qualsiasi contratto previsto dalla legge, e che non potrà essere chiesto in una fase preliminare (es: colloquio) che non necessariamente si concluderà con un rapporto lavorativo.


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