Certificato penale antipedofilia per il lavoro di educatrice in asilo Nido – DLGS 39-2014
Dal 6 aprile 2014, è entrato in vigore il DLGS n° 39 del 4 marzo 2014, che impone il certificato penale per il lavoro in asilo nido, e più in generale con i minori, noto come “certificato penale antipedofilia” o “certificato antipedofilia”. In questo articolo, presentiamo il DLGS 39-2014, entrando nel merito di come sia applicabile a chi cerca lavoro in un asilo nido o già vi lavora, e i problemi connessi.
PS: se questo articolo ti è utile, per favore clicca “Mi piace” o “+1”, ci aiuterai a crescere. E, naturalmente, se hai suggerimenti, noti errori o vorresti chiarimenti, postali pure sulla pagina di Progetto Asilo Nido su Facebook o nei commenti alla fine.
Articolo aggiornato al 29 luglio 2014.
Il DLGS 39-2014 e le educatrici di asilo nido – obbligo del certificato penale
Il DLGS 39 del 4 marzo 2014, così come strutturato, avrà un grande impatto su chi cerca lavoro come educatrice o ausiliaria in asilo nido, in particolar modo nei Nidi privati, dato che obbliga il datore di lavoro a richiedere il certificato penale al dipendente.
Il DLGS 39-2014 in dettaglio
Il DLGS 39-2014 attua una Direttiva Comunitaria rivolta al contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. Si rivolge espressamente a tutte le organizzazioni che impiegano personale le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori, quindi coinvolge appieno chi gestisce un asilo nido. Segui il link per visualizzare il DLGS 39-2014 dal sito ufficiale del governo.
Nello specifico, un datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori (come una educatrice di asilo nido) ha l’obbligo di richiedere al lavoratore il certificato penale del Casellario Giudiziale. In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione variante da 10.000 a 15.000 euro. L’eventuale pagamento di questa notevole somma può danneggiare gravemente i piccoli asili nido privati, quindi è prevedibile una estrema attenzione dei Gestori verso il DLGS 39-2014.
I problemi del DLGS 39-2014
Attualmente il DLGS 39-2014 ha creato una serie di problemi sia a chi vuol essere educatore di asilo nido, sia ai gestori di asilli nido privati. Infatti:
Il DLGS 39-2014 si scontra con la legge sulla privacy
Il DLGS 39-2014 si scontra con la legge sulla privacy
Infatti il certificato penale (detto anche “fedina penale”) raccoglie tutto quanto ha interessato una persona, e non si limita ai soli aspetti coperti dal DLGS 39-2014: “articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori” (art. 2).
Di conseguenza, il datore di lavoro può venire a conoscenza di dati sensibili sull’educatore o aspirante tale, che non lo riguardano per nulla e nulla hanno a che vedere con il lavoro in esame. Vedi anche il punto seguente per l’importanza di tale problema.
Aggiornamento 7/4/2014. Il Ministero della Giustizia sta lavorando su questo problema, creando un apposito certificato penale “estratto” che contenga solo le informazioni previste dal DLGS 39-2014. Il provvedimento è comunque ancora da definire, e quindi alla data attuale si può richiedere solo il certificato penale “completo”. È comunque previsto il modello di richiesta specifico per il certificato all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, che è quello previsto dal DLGS 39-2014 (vedi sotto).
Il DLGS 39-2014 si applica prima dell’assunzione
Il DLGS 39-2014 si applica prima dell’assunzione?
Nell’articolo 2, comma 1 del DLGS 39-2014 si indica chiaramente che “il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona”. Ciò in maniera conforme a quanto indicato nel Decreto Legislativo n° 30 del 2014. Il certificato antipedofilia sembra quindi si possa applicare a chi “potrebbe” lavorare in un asilo nido, cioè potrebbe essere richiesto dal datore di lavoro a tutti coloro che chiedono un colloquio per una sostituzione o comunque cercano un lavoro in un asilo nido privato. Aggiornamento 17/5/2014. In questa nota (formato zip), l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia pone l’accento sul momento in cui inizia il rapporto di lavoro. In altre parole, l'aspirante educatore di asilo nido non è tenuto a portare il certificato in via “preventiva”, ad un colloquio per una eventuale assunzione, ma solo alla firma del contratto. O meglio, visti i tempi di rilascio, potrà firmare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utile all’assunzione, e portare il certificato antipedofilia quando pronto (vedi il link precedente).
Sommando questo punto a quello precedente, è facile notare come un datore di lavoro possa raccogliere decine di certificati penali con dati sensibili, anche a fronte della assunzione di una sola persona per pochi giorni. Inoltre, chi garantisce alle aspiranti educatrici o ausiliarie che il gestore di un asilo nido non si faccia influenzare nella scelta del futuro personale da quanto indicato nel certificato penale e non compreso negli ambiti del DLGS 39/2014?
Asili nidi di una pubblica amministrazione e privati – differenze per l’educatrice
Asili nidi di una pubblica amministrazione e privati – differenze per l’educatrice
Mentre una Pubblica Amministrazione può richiedere d’ufficio il Certificato Penale, e quindi adempiere all’obbligo del DLGS 39/2014 in maniera semplice, un datore di lavoro privato non può farlo, a meno di espressa delega da parte dell’educatrice di asilo nido. Si osservi che, tra le varie dichiarazioni che un candidato ad un concorso o selezione pubblica deve firmare per parteciparvi, già rientrano quelle relative agli ambiti del DLGS 39-2014.
In altre parole, in un asilo nido privato, una educatrice deve firmare una apposita delega ad un rappresentante del proprio Ente Gestore, oppure andare di persona a richiedere il certificato antipedofilia in Tribunale.
Il costo
Il costo
Il certificato penale ha un costo in marche da bollo (16 euro per il certificato più 3,68 euro per i diritti di segreteria, se richiesto senza urgenza, oppure 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza), e necessita di almeno un giorno per essere rilasciato dal Tribunale.
Inoltre, il certificato penale ha una durata di 6 mesi, quindi possono essere necessari due certificati all'anno (vedi aggiornamento seguente).
Aggiornamento 17/5/2014. Il Ministero della Giustizia evidenzia che l’obbligo del datore di lavoro si cristallizza all’assunzione, momento in cui deve essere presentato il certificato. In altre parole, non c’è la necessità di ripetere la certificazione ogni 6 mesi, se il contratto è sempre lo stesso, né di ripetere la richiesta alla scadenza dello stesso.
Nel caso di aspiranti educatrici che partecipano a qualche colloquio presso un asilo nido privato, è prevedibile che tale costo sarà a loro carico.
Le precisazioni del Ministero sul DLGS 39-2014
Vediamo le prime precisazioni del Ministero sul DLGS 39-2014.
Lavoratori già assunti
Lavoratori già assunti
Il DLGS 39-2014 è non retroattivo, cioé ai lavoratori assunti non dovrebbe essere richiesta la certificazione penale antipedofilia (vedi ad esempio questa comunicazione dell'URP-Uffici Giudiziari di Genova.
Lavoratori in assunzione
Lavoratori in fase di assunzione
Fintanto che il Casellario Giudiziario non rilascerà il certificato penale ad una educatrice di asilo nido che sta prendendo servizio, al datore di lavoro sarà sufficiente farle firmare un atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In pratica, le educatrici in fase di assunzione devono chiedere il certificato penale, e nel frattempo potranno rilasciare all’ente gestore del Nido una “autocertificazione” che indichi chiaramente come non siano state soggette a pene relative agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, e/o a interdizioni all'esercizio di attività con contatti diretti e regolari con i bambini o più in generale con i minori.
Clicca per questa precisazione del Ministero della Giustizia (in pdf).
A quale contratto di lavoro si applica il DLGS 39-2014
A quale contratto di lavoro si applica il DLGS 39-2014
Questo è un aspetto importante del DLGS 39-2014, su cui molto si è dibattuto perché varie associazioni e organizzazioni di volontariato operano con i minori (si pensi alle associazioni sportive), pur basando le loro attività su volontari e non solo su personale dipendente.
Il ministero della Giustizia precisa che il DLGS 39-2014 si deve applicare a chi lavorerà con un contratto subordinato o di tipo collaborativo, non quindi ai volontari. Purtroppo, dato che il lavoro in asilo nido si attua esclusivamente tramite queste forme di contratto, il certificato penale antipedofilia dovrà essere richiesto da ogni Ente Gestore ad ogni educatrice e ausiliaria.
Clicca per questa ulteriore precisazione dal Ministero della Giustizia (in pdf).
Quali lavoratori riguarda
Quali lavoratori riguarda
L’obbligo di presentazione riguarda esclusivamente chi ha contatti diretti e regolari con i bambini, come educatrici di asilo nido e personale ausiliario, quindi non coordinatori psicopedagogici e personale amministrativo, pur se all’interno della struttura del nido.
Clicca per questa nota dal Ministero del Lavoro (zip) sul DLgs 39/2014.
Modulo per la richiesta del certificato penale
Modulo di richiesta del certificato “antipedofilia” (DLGS 39-2014)
Il Ministero della Giustizia ha predisposto questo apposito modello nella circolare del 3 aprile 2014 (in pdf), il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, come previsto dal D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014.
Aggiornamento 29/07/14
Aggiornamento 29/07/14. La circolare 25/07/2014 del Ministero della Giustizia ha eliminato la necessità di acquisire il consenso dell'interessato, come avveniva in precedenza. In pratica, il nuovo modello di domanda non contiene più la dichiarazione di consenso. In questo modo è possibile il rilascio ai datori di lavoro del Certificato ex art. 25 D.P.R. 313/2002 (come modificato dal D.Lgs. 39/2014) che contiene esclusivamente (“certificato antipedofilia”):
- Le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 609-undecies Codice Penale;
- Le iscrizioni relative a irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, previste dagli artt. 609-nonies 2° e 3° comma, e 600-septies 2° comma Codice Penale.
Conclusioni - Certificato penale antipedofilia per il lavoro al Nido – DLGS 39-2014
Ad oggi (30/7/2014), possiamo concludere da quanto si sa del DLGS 39-2014 e dalle precisazioni del Ministero della Giustizia che, nel caso degli asili nido: (a) le educatrici e le ausiliarie già in servizio non sono soggette a tale Decreto Legislativo, in quanto non retroattivo; (b) le educatrici e le ausiliarie che stanno per essere assunte in servizio in asili nido privati non devono più delegare il proprio datore di lavoro a richiedere tale certificazione, o possono recarsi loro stesse in Tribunale, mentre nel caso di asili nido pubblici tale documento dovrebbe essere richiesto d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione stessa; (c) le aspiranti educatrici dovranno considerare che sarà chiesto loro questo Certificato Penale “Antipedofilia” del DLGS 39-2014 prima di poter lavorare in un asilo nido con un qualsiasi contratto previsto dalla legge, e che non potrà essere chiesto in una fase preliminare (es: colloquio) che non necessariamente si concluderà con un rapporto lavorativo.